Ricerca avanzata
LA CNA
Chi Siamo
Rappresentanza
Servizi
Comunicazione
Progetti
Vantaggi
Links & E-mail
LO STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Ancona, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Ancona Via Piave, 32. Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione Provinciale di Ancona (secondo l'art.23 dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale (art. 27) di CNA.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1- Gli scopi della CNA-Associazione provinciale di Ancona sono:
  a) La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, le piccole e medie imprese e le relative forme associate, degli artigiani, degli imprenditori e dei pensionati nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche , economiche e sociali a livello della provincia di Ancona;
  b) La stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale o Associazione Nazionale di Mestiere/Settore-CNA) o regionale (CNA-Federazione Regionale);

2- In diretta attuazione di tali scopi, la CNA-Associazione Provinciale di Ancona, svolge le seguenti attività:
  a) Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
  b) Promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriali e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
  c) Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.7.1947, n.804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n.561;
  d) Assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale artigianato (ECIPA);
  e) Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati attraverso la costituzione della Federazione Nazionale Associazioni Pensionati-CNA (FNAP-CNA), garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi;
  f) Assume iniziative atte ad ammodernizzare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ad a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
  g) Costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
  h) Individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azione di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
  i) Definisce ed attua sul territorio provinciale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
  l) Definisce, in rapporto con la CNA-Federazione Regionale delle Marche o direttamente, lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente, concordando con le associazioni regionali di mestiere/settore o con le loro articolazioni territoriali ove costituite, la scelta del personale da impegnare nelle analoghe strutture provinciali;
  m) Garantisce in accordo con le associazioni regionali di mestiere/settore, il funzionamento delle associazioni di mestiere/settore sul territorio provinciale, coerentemente con le politiche delle analoghe associazioni nazionali di mestiere/settore, assicurando il doppio inquadramento degli associati.

TITOLO II
RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA


Art. 3 - Il sistema CNA

La CNA Associazione Provinciale di Ancona si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanze delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, delle piccole medie imprese e delle relative forme associate. Ogni associato della CNA Associazione Provinciale di Ancona è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitale dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa. Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
    a) La rappresentanza e tutela degli interessi;
    b) La promozione economica delle imprese;
    c) La predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.
Il sistema CNA così definito si basa sulla confluenza di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore. Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzione, Enti ed Organizzazioni economiche, sociale e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 - Rapporti con la Federazione Regionale

La CNA Associazione di Ancona concorre a costituire con le altre Associazioni provinciali la Federazione Regionale delle Marche, istanza di secondo grado rispetto alle Associazioni Provinciali, che rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza nel territorio regionale.
La CNA Associazione di Ancona, di intesa con la Federazione Regionale e con le Associazioni nazionali di settore/mestiere, si impegna ad operare per la costituzione delle Associazioni Regionali di mestiere.

Art. 6 - Rapporti con le associazioni di settore/mestiere

La CNA Associazione Provinciale di Ancona, riconosce il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e di concerto con le Associazioni Nazionali e le Federazioni nazionali di mestiere, si impegna a promuovere eventuali articolazioni territoriali.

Art. 7 - Rapporto con CNA Nazionale

La CNA Associazione Provinciale di Ancona concorre a costituire, unitariamente alle altre Associazioni Provinciali, alle Associazioni di settore/mestiere, ed alle Federazioni Regionali, la CNA Nazionale.

TITOLO III
IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE


Art. 8 - Adesione al sistema CNA

Per aderire al sistema CNA le imprese e gli imprenditori, anche pensionati, devono:
  a) Accettare lo Statuto dell'Associazione provinciale di Ancona;
  b) Rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto e nel codice etico di comportamento;
  c) Ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione FORMART ed EPASA le informazioni che potranno essergli richieste relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
  d) Garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

Art. 9 - Requisiti necessari per costituire e/o comporre il sistema CNA

La CNA Associazione Provinciale di Ancona si impegna a garantire:
  a) Scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale;
  b) Che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditori e/o pensionati associati alla CNA;
  c) Modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
  d) L'obbligo per i livelli costituenti di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
  e) L'obbligo per le CNA-Associazioni Provinciali di costituire le CNA-Federazioni Regionali;
  f) Organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
  g) Ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola associazione o federazione per ogni livello territoriale o merceologico di riferimento;
  h) Comportamenti conformi al codice etico e ai principi deontologici del sistema;
  i) La messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
  l) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
  m) che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
  n) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
  o) la costituzione della Federazione Nazionale Artigiani Pensionati (FNAP-CNA) a tutti i livelli Provinciali, garantendole ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltrechè i necessari supporti organizzativi;
  p) l'obbligo dell'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi dalla CNA Nazionale, la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
  q) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

TITOLO IV
GLI ORGANI DELLA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA


Art. 10 - Composizione degli organi della CNA Associazione Provinciale di Ancona

Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Ancona sono composti da imprenditori e pensionati associati. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11 - Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Ancona

Gli organi della CNA Associazione Provinciale di Ancona sono:
  - l'Assemblea
  - la Direzione
  - la Presidenza
  - il Collegio dei Revisori di Conti
  - il Collegio dei Garanti.

Art. 12 - L'Assemblea Provinciale - durata e composizione fra terzi e composti

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditori, anche pensionati, associati alla CNA Associazione Provinciale di Ancona. Sono membri dell'Assemblea:
  a) i Presidenti in carica delle istanze territoriali dell'Associazione Provinciale;
  b) i Presidenti in carica delle Associazioni provinciali di settore/mestiere;
  c) i Presidenti in carica di FORMART ed EPASA, qualora in possesso di requisiti previsti dallo Statuto;
  d) un numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni delle Assemblee delle istanze territoriali pari al doppio di quelli indicati alle lettere a-b-c- del presente articolo, in base alla consistenza associativa. La metà di tali membri è indicata dalle associazioni provinciali di settore/mestiere ed eletta dalle Assemblee delle sedi territoriali. La FNAP ha diritto a 5 componenti nell'Assemblea Provinciale da considerarsi fuori quota rispetto alle Associazioni di mestiere;
  e) ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a-b-c-d si aggiungono i Presidenti, iscritti alla CNA Associazione di Ancona di società collegate ed enti di emanazione, che divengono, qualora non già eletti dalle Assemblee associative, componenti di diritto dell'Assemblea Provinciale.
Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.
I Presidenti di cui alle lettere a-b-c del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente.
L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Associazione Provinciale di Ancona.
L'Assemblea:
  - stabilisce le linee e le strategie politiche, di programma e di indirizzo della CNA Associazione Provinciale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'Artigianato e della piccola e media impresa.
  - Esamina l'andamento della CNA Associazione Provinciale e delle strutture collegate.
  - Approva il bilancio consuntivo della CNA Associazione Provinciale di Ancona proposto dalla Direzione.
  - Indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale.
  - Approva anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno 2/3 + 1 dei presenti.
Tale modifica dev'essere riapprovata dalla Direzione Nazionale.
L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.
L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
· Deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione Provinciale, ed eleggerli.
· Eleggere il Presidente il Vice Presidente i membri della Presidenza, determinando il numero di questi ultimi.
· Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
· Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.
In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente (di Vice Presidente se dimissionario) o oltre 1/3 dei suoi componenti di organi prima della normale scadenza dei quattro anni. L'elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto, qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum l'Assemblea nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - La Direzione Provinciale - durata - composizione - poteri - compiti

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa e/o pensionati associati alla CNA Associazione Provinciale di Ancona.
La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l' ODG. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
La Direzione ha il compito di:
a) nominare o revocare su proposta della Presidenza, il Direttore Generale della CNA Associazione Provinciale di Ancona;
b) attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Associazione Provinciale stabilite dall'Assemblea;
c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea e deliberando le funzioni.
e) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipanti, direttamente o indirettamente dalla CNA Associazione Provinciale di Ancona;
f) decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
g) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze;
h) deliberare in merito all'acquisto di beni immobiliari;
i) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organi;
l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
n) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
p) deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
q) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
r) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA di Ancona;
s) dotarsi di un proprio regolamento;
t) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere.
La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
I Presidenti onorari partecipano di diritto ai lavori della Direzione.
La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti o e p.

Art.14 - La Presidenza, durata - composizione - compiti

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai membri della Presidenza. Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale. La Presidenza
-Propone alla Direzione la nomina o revoca del Direttore Generale
-Promuove l'attività politica della CNA Associazione Provinciale di Ancona
-Ha funzioni di rapporti politici/istituzionali (verso la provincia di Ancona, il Comune capoluogo verso tutte le istituzioni politiche economiche sociali anche a supporto delle proprie sedi).
-Verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate
-Convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'odg
-Assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli imprenditori associati alla CNA Associazione Provinciale di Ancona.
Il Presidente ed i componenti della Presidenza restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi nell'ambito dello specifico ruolo.
Il Presidente della CNA Associazione Provinciale di Ancona:
-ha la rappresentanza politica dell'Associazione Provinciale di Ancona;
-ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Associazione Provinciale di Ancona;
-rappresenta la sintesi del sistema CNA Associazione Provinciale di Ancona, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi politiche ed istituzionali;
-presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
-può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16 - Presidenza onoraria

L'assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano di stinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Art. 17 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della CNA Associazione Provinciale di Ancona viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza, e risponde del suo operato alla Direzione stessa.
Il Direttore Generale:
-è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
-è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa. Esercita le funzioni connesse a questa responsabilità con ampia autonomia operativa;
-concorre alla elaborazione delle politiche associative, può coadiuvare la Presidenza e il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA, ed ha la responsabilità dell'attuazione delle politiche;
-partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CNA Associazione Provinciale di Ancona;
-può essere coadiuvato, se richiesto dalla complessità organizzativa, da collaboratori, da lui stesso individuati, a cui vanno attribuite per delega precise funzioni organizzative proprie del Direttore Generale. E' tenuto ad esercitare azioni di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;
-il Direttore Generale ed i collaboratori a cui sono state delegate dallo stesso proprie responsabilità di funzioni, formano la direzione operativa, la quale, pur non essendo in alcun caso un organo associativo, esercita un ruolo di direzione primaria delle funzioni organizzative;
-stabilisce e risolve il rapporto di lavoro dei quadri e di tutto il personale, impiegati ed addetti di ogni grado. ell'espletamento di tali funzioni, ha competenza esclusiva e non delegabile;
-tutti i quadri ed il management rispondono direttamente al Direttore Generale. Il Direttore Generale informa e consulta preventivamente la Presidenza e la Direzione sui quadri, sul management e più precisamente sugli assetti organizzativi interni.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplementi di cui il Presidente iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA.

Art. 19 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un legale giurista o libero professionista.
Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea Provinciale della CNA di Ancona e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.
Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Associazione Provinciale di Ancona in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto Provinciale o Regolamento Provinciale, del codice etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Provinciale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza, o da qualsiasi associato.
Rispetto alle decisione assunte dal Collegio dei Garanti Provinciali, c'è la facoltà per il ricorrente di appellarsi al Collegio dei Garanti Nazionali.
Per tutte le controversie interne al sistema CNA c'è l'impegno a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti accettandone le decisioni.

Art. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA Associazione Provinciale di Ancona la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 21 - Incompatibilità

L'incarico di Presidente e Vice Presidente Provinciale e locale, membro di Presidenza Provinciale e di Direzione Provinciale e locale, sono incompatibili con l'incarico di:
-parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente di giunta o di consiglio provinciale o comunale;
-sindaco, assessore o capogruppo provinciale o comunale;
-presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane, associazioni intercomunali, di circoscrizione, di unità sanitaria locale;
-appartenenza alle segreterie o organi operativi dei partiti a tutti i livelli;
-per la figura del Presidente, Vice Presidente e Segretario territoriale è prevista l'incompatibilità con l'incarico di consigliere comunale nel Comune o territorio in cui ricopre l'incarico.
Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo capoverso previo l'assenso della Direzione della CNA Associazione Provinciale di Ancona o della organizzazione di mestiere componente che ne verifica le compatibilità funzionali, eccezion fatta per quelli di emanazione CNA, quali la Cooperativa di Garanzia.
Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi.
L'eventuale e successivo venir meno delle condizioni di incompatibilità può consentire agli organi la rielezione o cooptazione dell'interessato trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.
Per i casi non catalogabili con quelli esplicitati, sarà la Direzione Provinciale a stabilirne l'incompatibilità o meno.

TITOLO V
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI


Art. 22 - Sedi territoriali

L'articolazione territoriale della CNA Associazione Provinciale di Ancona, è costituita dalle sedi territoriali. Sono sedi territoriali quelle deliberate dalla Direzione Provinciale. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.
Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.
La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.
L'attività territoriale viene svolta in piena e totale autonomia.
E' compito della sede territoriale trasferire le indicazioni della struttura Provinciale e al contempo trasferire al livello provinciale le istanze presenti nel proprio territorio.
Per la realizzazione della sua attività politico-sindacale e di rappresentanza la sede locale dispone di un'autonomia finanziaria deliberata ogni anno dalla Direzione Provinciale in sede di bilancio preventivo in base alle disponibilità finanziarie dell'Associazione.

Art. 23 - Organi della sede territoriale

-Assemblea
-Presidenza

a) Assemblea della sede territoriale.
L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Associazione provinciale di Ancona che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della sede territoriale.
L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.
Le Assemblee delle sedi territoriali sia nella forma ordinaria che straordinaria sono sempre da considerarsi Assemblee generali dei soci iscritti.
L'Assemblea viene convocata dalle Presidenze in prima e seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.
In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.
In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori anche pensionati, regolarmente iscritti alla CNA al momento della Assemblea medesima.
L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata al numero delle persone.
L'Assemblea, convocata in sede straordinaria può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, rappresenta almeno il 10% degli iscritti, in prima convocazione o è di almeno tre volte superiore al numero degli eleggendi di espressione della sede territoriale in seconda convocazione (e non indicati dalle Associazioni di mestiere).
L'Assemblea ordinaria esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone orientamenti alla Associazione Provinciale.
All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.
L'Assemblea convocata in seduta straordinaria elegge la Presidenza composta dal Presidente, dal Vice presidente delle sedi territoriali e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Provinciale di propria competenza in base alle norme previste dal regolamento.
L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della sede territoriale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Provinciale.

b) Presidente della sede territoriale.
Il Presidente della sede territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA ed è eleggibile per due mandati.
Il Presidente ha funzioni di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello territoriale dei deliberati degli organi locali e Provinciali.
Per le sedi territoriali con più di 300 iscritti è prevista la figura di Vice presidente.
La Presidenza è convocata dal Presidente, in sua assenza e su delega dal Vice presidente o membro della Presidenza più anziano.
Il Vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente. La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.
La sintesi dei lavori della Presidenza della sede territoriale viene inviata alla Presidenza provinciale.
Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza territoriale è coadiuvata dal responsabile della sede territoriale.

TITOLO VI
AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO COMUNE


Art. 24 - Autonomia finanziaria e fondo comune

Nell'ambito di quanto stabilito dal proprio Statuto, la CNA di Ancona ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e contribuisce al sistema CNA con il versamento della quota come stabilito dall'Associazione Nazionale.
La CNA di Ancona è dotata di un proprio fondo comune.
Il fondo comune della CNA di Ancona è costituito dalle quote associative annuali ordinarie versate dagli associati, dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune e dai contributi indirizzati alla Associazione Provinciale, dall'EPASA e da ogni altro ente.

Art. 25 - Bilanci

Gli organi competenti a livello provinciale approvano il bilancio preventivo e consuntivo con il criterio della competenza.
Sulla base delle linee di politica finanziaria, l'Assemblea Provinciale approva il bilancio preventivo entro il mese di marzo di ciascun anno.
Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, l'Assemblea delibera motivamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di giugno.
I bilanci consuntivi, nonché le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti entro il mese di ottobre di ogni anno, e devono essere portati a conoscenza delle diverse strutture.
I bilanci provinciali e di settore sono elaborati su uno schema unico, che deve conformarsi allo schema nazionale.
Nei bilanci devono essere riportate fedelmente anche le situazioni patrimoniali consolidate degli enti, delle società e strutture di diretta emanazione.

TITOLO VII
ENTI CONFEDERALI


Art. 26 - FORMART (Associazione per la Formazione dell'Artigianato delle Marche)

L'Associazione Provinciale di Ancona promuove l'Ente di Formazione Professionale (FORMART) per l'Artigianato e le piccole imprese.

TITOLO VIII
NORME FINALI


Art. 27 - Scioglimento e recesso dal sistema, della CNA Associazione Provinciale di Ancona

Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Provinciale in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza con un numero di voti favorevoli non inferiore ai ¾ degli aventi diritto al voto.
La CNA Associazione Provinciale di Ancona, può revocare la sua adesione al sistema CNA, tramite una delibera sottoscritta da almeno 2/3 dei propri associati e comunicata un anno prima dall'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Provinciale di Ancona

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione, previa convalida della Direzione Nazionale CNA.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Mandato per la legalizzazione degli atti

L'Assemblea attribuisce ed affida con i propri ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso il formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 30 - Disciplina transitoria

Con l'approvazione del presente Statuto vengono riconosciute le seguenti sedi territoriali che compongono l'Associazione Provinciale di Ancona.
Sede di: Ancona, Falconara, Chiaravalle, Castelfidardo, Osimo, Loreto, Jesi, Fabriano, Arcevia, Sassoferrato, Senigallia, Corinaldo, Serra De' Conti, Monterado.
Scarica il PDF

CNA Ancona |  Via Umani 1/A - 60100 Ancona |  Tel 071 286081 Fax 071 2868045/6 |  email info@an.cna.it
Powered by CNA Infoservice